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Obbligatoria dal 2013Assicurazioni per professionisti
La RC professionale è obbligatoria dal 2013: la differenza la fanno le clausole.
Dal 2013 la copertura di responsabilità civile professionale è un obbligo di legge per tutti gli iscritti a un albo, e il professionista deve comunicarne gli estremi al cliente al momento dell’incarico. L’obbligo però dice poco su come deve essere fatta la polizza: due contratti allo stesso prezzo possono avere comportamenti opposti nel momento in cui arriva la richiesta di risarcimento.
Le polizze di RC professionale operano quasi sempre in regime claims made: coprono le richieste di risarcimento presentate durante la validità del contratto, non gli errori commessi in quel periodo. Sono quindi due le date che contano davvero — la retroattività, cioè fino a quando indietro nel tempo puoi aver commesso l’errore, e la postuma, cioè per quanto tempo dopo la cessazione resti coperto.
A queste si aggiunge la protezione del reddito, che per un professionista è il rischio più sottovalutato: senza di te lo studio si ferma, ma i costi restano. Costruiamo insieme il pacchetto completo, partendo dai minimi richiesti dal tuo ordine e dalla reale esposizione dei tuoi incarichi.
- 2013
- l’anno da cui la RC professionale è obbligatoria per gli iscritti agli albi
- 10 anni
- la prescrizione ordinaria della responsabilità contrattuale verso il cliente
Le due date che decidono se sarai risarcito
A parità di premio, due polizze claims made possono comportarsi in modo opposto. Sono queste le clausole da leggere per prime.
| Situazione | Con retroattività illimitata e postuma | Senza |
|---|---|---|
| Contestazione oggi su un incarico del 2019 | ||
| Contestazione dopo il cambio di compagnia | ||
| Contestazione dopo la chiusura della partita IVA | ||
| Contestazione su un lavoro dell’anno in corso | ||
| Copertura alla pensione, entro i 10 anni di prescrizione |
Claims made e loss occurrence
| Claims made | Loss occurrence | |
|---|---|---|
| Che cosa fa scattare la garanzia | La data della richiesta di risarcimento | La data dell’errore |
| Diffusione nella RC professionale | Quasi totale | Rara |
| Clausola decisiva | Retroattività e postuma | Durata del contratto |
| Rischio nel cambio di compagnia | Alto se la retroattività si accorcia | Basso |
Le clausole che determinano se sarai davvero risarcito
- Retroattività
- copre gli errori commessi prima della stipula. Illimitata è lo standard da chiedere: con una retroattività di due anni, una contestazione su un incarico del 2019 resta a tuo carico.
- Postuma
- protegge dalle richieste che arrivano dopo la cessazione dell’attività. Fondamentale alla pensione, perché la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni.
- Massimale per sinistro e per anno
- verifica se l’aggregato annuo è pari al massimale per sinistro o a un suo multiplo: con più contestazioni nello stesso anno la differenza è sostanziale.
- Franchigia e scoperto
- la quota che resta a tuo carico su ogni sinistro. Alzarla riduce il premio, ma va rapportata alla frequenza tipica delle contestazioni nella tua professione.
Per chi lavoro
Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, medici e professioni sanitarie, ingegneri, architetti e geometri, amministratori di condominio, agenti e intermediari. Ogni ordine ha minimi e specificità proprie — la legge Gelli-Bianco per i sanitari, i massimali per opere pubbliche per i tecnici — e la polizza va allineata a quelle prima che al prezzo.
Garanzie
Le coperture di uno studio professionale
7 voci
- RC professionale
- Danni patrimoniali causati a terzi nell’esercizio dell’attività per errori, omissioni o negligenze, con retroattività e postuma da negoziare in fase di stipula.
- RC conduzione dello studio
- Danni a terzi legati ai locali e all’organizzazione — non all’attività intellettuale — come la caduta di un cliente in sala d’attesa.
- Tutela legale
- Spese di difesa in sede penale e amministrativa, recupero crediti verso i clienti e controversie con fornitori e collaboratori.
- Infortuni e malattia
- Diaria da inabilità temporanea e indennizzo per invalidità permanente: sostituiscono il reddito nei mesi in cui lo studio non produce.
- Tutela del reddito
- Rendita mensile in caso di inabilità prolungata, con durata fino all’età pensionabile: la copertura che le casse di categoria garantiscono solo in parte.
- Cyber e violazione dati
- Studi e ambulatori trattano dati particolari: ripristino dei sistemi, spese legali e notifica al Garante in caso di data breach.
- Beni e strumenti dello studio
- Incendio, furto, danni elettronici ad archivi, server e strumentazione, con ricostruzione dei documenti e degli archivi informatici.
Domande frequenti
Professionisti: le domande più frequenti
Se la tua domanda non è qui, scrivimi: rispondo personalmente.
Fai la tua domanda Che cosa significa che la polizza è “claims made”?
Significa che la copertura si attiva in base alla data in cui il cliente presenta la richiesta di risarcimento, non alla data dell’errore. Se ricevi una contestazione oggi per un lavoro del 2020, sei coperto solo se la polizza attuale ha una retroattività che arriva fino al 2020. È la ragione per cui non conviene cambiare compagnia guardando solo il premio.
Se vado in pensione o cambio attività resto coperto?
Solo se la polizza prevede la garanzia postuma, che mantiene attiva la copertura per le richieste presentate dopo la cessazione — di norma da 5 a 10 anni. Senza postuma, alla chiusura della partita IVA resti esposto per tutto il periodo di prescrizione decennale, con i contratti ormai scaduti.
Il massimale minimo previsto dal mio ordine è sufficiente?
Quasi mai. I minimi di legge sono una soglia amministrativa, non una stima del danno possibile: basta un errore su una pratica fiscale rilevante o su un progetto strutturale per superarli. Il massimale va dimensionato sul valore massimo delle pratiche che segui, non sul requisito dell’albo.
Sono un professionista sanitario: la legge Gelli cambia qualcosa?
Sì. La legge 24/2017 impone obblighi assicurativi specifici e distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a seconda che si operi in struttura o in libera professione, con conseguenze sui termini di prescrizione e sull’onere della prova. La polizza va scelta in coerenza con il tuo regime di attività: è una verifica che facciamo prima di qualsiasi preventivo.
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